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Sez. 4, Sentenza n. 2125 del 14/09/1996 Cc. (dep. 22/05/1997) Rv. 207663 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione- Deposito del dispositivo della decisione - Sufficienza - Deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza - Decadenza della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207663-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di riesame delle misure cautelari il termine di dieci giorni entro cui deve "intervenire la decisione" deve essere riferito alla data del deposito della decisione stessa, che ben può consistere nel deposito del solo dispositivo potendosi la motivazione dell'ordinanza - ormai di data certa e a rilevanza esterna, idonea ad incidere immediatamente sulle posizioni giuridiche facenti capo alle parti - depositare nel termine ordinatorio di cinque giorni, previsto dall'art. 128 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)