diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016 (Rv. 639717 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Sinistro stradale - Cittadino svizzero - Danno da inabilità temporanea assoluta - Indennità versata dall'assicuratore ai sensi della legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni - Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito risarcitorio - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639717-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In caso di sinistro stradale occorso in territorio italiano a un cittadino svizzero, l'assicuratore che abbia indennizzato la vittima dell'incedente in relazione al danno da inabilità temporanea assoluta (ai sensi della legge federale elvetica del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) ha diritto a surrogarsi nella pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, in forza di quanto stabilito dall'art. 21-bis della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1781 del 1963.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 31/10/1963 num. 1791 art. 21 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)