Sez. 3 - , Sentenza n. 20740 del 14/10/2016 (Rv. 642927 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Diritto di surroga ex art. 1916 c.c. - Esperibilità nei confronti dell'assicuratore r.c.a. del responsabile del sinistro - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell'incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell'illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo - non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) - diventa debitore dell'assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1205, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2005 num. 209 art. 144, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)