Sez. 1, Sentenza n. 13546 del 19/02/2026 Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. 289746-01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Delitto di cui all'art. 6 legge n. 895 del 1967 - Dolo specifico - Compatibilità con altre finalità - Sussistenza - Ragioni.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Il dolo specifico del delitto di cui all'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (poi trasfuso nell'art. 421-bis cod. pen.), consistente nel fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto o pubblico disordine, o di attentare alla sicurezza pubblica, è configurabile nel caso in cui l'azione intimidatoria sia compiuta anche per altre distinte e autonome finalità perseguite dall'agente, come quella di danneggiamento, posto che l'atteggiamento psicologico può essere indirizzato verso più eventi come conseguenza della propria condotta.
Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 421 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)