Sez. U - , Sentenza n. 13178 del 28/11/2019 Ud. (dep. 28/04/2020) Rv. 278735 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato ex art. 513-bis cod. pen. – Compimento di atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia - Idoneità a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione del concorrente - Necessità.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 – bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.(In motivazione la Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 8, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 120, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Cod. Civ. art. 2595, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 16, Costituzione art. 41, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)