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Sez. 2, Sentenza n. 2325 del 10/03/1994 (Rv. 485639 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Violenza - Minaccia di far valere un diritto (violenza morale) | Valore economico delle prestazioni oggetto di un rapporto di scambio - Sproporzione - Rilevanza ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1438 cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485639-01

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Violenza - Minaccia di far valere un diritto (violenza morale)

La sproporzione del valore economico delle prestazioni che hanno formato oggetto di un rapporto di scambio acquista rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., solo se lo squilibrio a danno di un contraente sia l'effetto di una coartazione della sua volontà determinata dalla minaccia dell'altro contraente di far valere un diritto per conseguire un risultato diverso ed esorbitante da quello che avrebbe potuto conseguire con l'esercizio di tale diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)