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Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 27/03/1979 (Rv. 398138 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - REQUISITI - FATTISPECIE (MINACCIA DI UN'ISTANZA DI FALLIMENTO FATTA DA UN TERZO CREDITORE; CONSEGUENTE STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON QUEST'ULTIMO).*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398138-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - REQUISITI - FATTISPECIE (MINACCIA DI UN'ISTANZA DI FALLIMENTO FATTA DA UN TERZO CREDITORE; CONSEGUENTE STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON QUEST'ULTIMO).*

La minaccia di far valere un diritto puo costituire causa invalidante del contratto, ai sensi dell'art 1438 cod civ, solo quando il risultato perseguito dal suo autore, oltreche abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'Esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo. Nella specie, i giudici del merito - la cui decisione e stata confermata dalla Corte suprema - hanno ritenuto che la transazione, stipulata dietro la minaccia di un'istanza di fallimento fatta da un terzo creditore, non ricade nell'ambito di applicazione della citata norma, qualora risulti che il comportamento di detto terzo si ricolleghi all'esigenza di evitare un indebolimento delle garanzie del proprio credito in relazione al pregresso accollo del debito da parte dell'altro contraente. (V 1972/75, mass n 375677; (V 3024/67, mass n 330746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)