Sez. 5, Sentenza n. 20575 del 24/10/2005 (Rv. 587094 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati compresi nelle procedure fallimentari - Base imponibile - Determinazione - Identificazione con il prezzo ricavato dalla vendita - Esclusione - Criteri collegati al catasto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la determinazione della base imponibile per i fabbricati compresi nel fallimento va effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, collegati al catasto, e non già in relazione al prezzo ricavato dalla vendita, non risultando i predetti criteri derogati dall'art. 10, comma sesto, del citato d.lgs., il quale - con disposizione attinente alla sola fase di riscossione del tributo - si limita a stabilire il termine entro il quale, in caso di fallimento, va presentata la dichiarazione ed effettuato il versamento dell'imposta (tre mesi dalla data di incasso del prezzo ricavato dalla vendita), nonché ad indicare in tale somma la fonte dalla quale attingere per effettuare il pagamento, senza alcun riferimento al metodo di determinazione della base imponibile, che resta, pertanto, quello previsto in via generale dal citato art. 5.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)