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Sez. 5, Sentenza n. 6314 del 23/03/2005 (Rv. 582506 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione - Fabbricati iscritti in catasto - Criterio esclusivo - Rendita catastale - Prezzo di aggiudicazione in sede di esecuzione forzata - Non rilevanza - Fondamento - Aree fabbricabili - Differenza - Imposte sui trasferimenti - Differenza.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582506-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di base imponibile dell'ICI, il criterio esclusivo, non suscettibile di deroga, per la determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è imperniato sulla rendita catastale, senza che possa farsi ricorso a criteri diversi. In particolare, il prezzo di aggiudicazione del bene in sede di esecuzione forzata può assumere rilievo per la determinazione della base imponibile nella differente ipotesi delle aree fabbricabili, per le quali, ai sensi del successivo comma 5, "il valore è costituito da quello venale in comune commercio". Né argomenti in senso contrario possono desumersi dalla disciplina dell'INVIM e dell'imposta di registro, che sono imposte sui trasferimenti, perché in un'imposta sul patrimonio quale è l'ICI viene meno l'esigenza di rapportare la base imponibile al valore di mercato, mentre trova giustificazione la tendenza, espressa dal detto art. 5, comma 2, a parametrare l'imposizione su un valore, come quello determinato sulla base della rendita catastale, forse più astratto e virtuale, ma certamente più omogeneo nei confronti della generalità dei contribuenti, e come tale maggiormente idoneo ad esprimere la consistenza del rispettivo patrimonio, considerato in maniera "statica".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)