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Sez. 3, Sentenza n. 810 del 23/03/1973 (Rv. 363073 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PER TERRITORIO - DESIGNAZIONE DI FORO ESCLUSIVO - ESCLUSIONE DI ALTRO FORO FACOLTATIVO - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363073-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PER TERRITORIO - DESIGNAZIONE DI FORO ESCLUSIVO - ESCLUSIONE DI ALTRO FORO FACOLTATIVO - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*

Deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere quindi approvata specificamente per iscritto, ai sensi del secondo comma dell'art 1341 cod civ, la clausola derogativa della Competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione, non soltanto quando sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia eliminata la Competenza alternativa di altro giudice. (Conf 1630/70, mass n 347549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)