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Sez. 3, Sentenza n. 9285 del 15/12/1987 (Rv. 456468 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456468-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La qualifica di coltivatore diretto va stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, pari almeno ad un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo considerato, e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che è la base del calcolo, è costituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione di quel determinato fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici. Il secondo termine del rapporto è costituito dalla forza lavorativa propria dello affittuario e della sua famiglia, effettivamente impiegata nel fondo. (Conf 869/82, mass n 418709; (Conf 5165/77, mass n 388785).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)