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Sez. U, Sentenza n. 5267 del 05/12/1977 (Rv. 388918 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388918-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione non e un mezzo di impugnazione: pertanto, non e necessario che il ricorso, con il quale l'istanza di regolamento sia proposta, contenga - come e prescritto invece per il ricorso per Cassazione - la specificazione dei motivi per i quali si chiede l'affermazione della giurisdizione di un determinato giudice o dell'improponibilita assoluta della domanda, ma e sufficiente, e insieme necessario, che in esso siano indicate, con adeguata chiarezza e precisione, le domande proposte e le ragioni addotte per sostenerle, in modo da consentire alle Sezioni Unite di qualificare, alla stregua dell'ordinamento, le posizioni soggettive dedotte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)