Sez. U, Sentenza n. 5267 del 05/12/1977 (Rv. 388918 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione non e un mezzo di impugnazione: pertanto, non e necessario che il ricorso, con il quale l'istanza di regolamento sia proposta, contenga - come e prescritto invece per il ricorso per Cassazione - la specificazione dei motivi per i quali si chiede l'affermazione della giurisdizione di un determinato giudice o dell'improponibilita assoluta della domanda, ma e sufficiente, e insieme necessario, che in esso siano indicate, con adeguata chiarezza e precisione, le domande proposte e le ragioni addotte per sostenerle, in modo da consentire alle Sezioni Unite di qualificare, alla stregua dell'ordinamento, le posizioni soggettive dedotte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)