Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 14/04/1994 (Rv. 486187 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria | Somma di denaro - Istituto autonomo case popolari - Credito - Spettanza - Maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Mezzi.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria
Qualora creditore di una somma di denaro (nella specie, per canoni locatizi) sia un istituto autonomo case popolari, per valutare il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, secondo comma, cod. civ.), non può applicarsi il metodo presuntivo, basato sul costo del finanziamento bancario, in quanto, pur non potendosi escludere che detti enti ricorrano al credito bancario per il raggiungimento dei propri scopi, tale circostanza non integra un fatto notorio rientrante nella comune esperienza, fruendo gli enti stessi, normalmente, di finanziamenti pubblici; con la conseguenza che l'istituto danneggiato - come in ogni altra ipotesi di danno emergente - deve dare la prova della parte degli oneri finanziari non coperta dall'attribuzione degli interessi legali ed eccedente, cioè, la liquidazione forfettaria del danno risarcibile senza bisogno di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)