Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 01/07/1992 (Rv. 477992 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Titolare del credito - Imprenditore commerciale non operante nel campo finanziario - Maggior danno da svalutazione monetaria - Valutazione e liquidazione - Elementi rilevanti.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
Qualora creditore di una somma di denaro sia un imprenditore commerciale non operante nel campo finanziario, il criterio presuntivo e fondato sulla comune conoscenza per valutare il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., non può basarsi sul costo dei finanziamenti esterni ovvero sulla redditività dell'impresa, ma deve fare riferimento alla misura in cui l'imprenditore stesso, tenuto conto del settore merceologico di operatività dell'impresa e della lunghezza del ciclo di vendita- realizzo-investimento, avrebbe potuto neutralizzare la svalutazione mediante l'acquisto di beni e servizi, secondo la normale destinazione dei flussi finanziari dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)