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Sez. 3, Sentenza n. 1710 del 24/03/1979 (Rv. 398069 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ONERE DI FORMULAZIONE, DA PARTE DELLO ATTORE, DELLE PROPRIE CONCLUSIONI ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUANTUM - OMISSIONE DI OGNI DEDUZIONE PROBATORIA IN PROPOSITO - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398069-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ONERE DI FORMULAZIONE, DA PARTE DELLO ATTORE, DELLE PROPRIE CONCLUSIONI ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUANTUM - OMISSIONE DI OGNI DEDUZIONE PROBATORIA IN PROPOSITO - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA.*

In tema di risarcimento del danno, la richiesta attrice di pronuncia limitata all'an, con prosecuzione del procedimento per la liquidazione del danno medesimo, non esonera l'attore stesso, in occasione della rimessione della causa al collegio, dall'Onere di formulare integralmente le proprie conclusioni, e di indicare i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi in ordine al quantum, con la conseguenza che la Mancanza di ogni deduzione probatoria in proposito deve ritenersi giustificativa del rigetto della domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)