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Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 09/04/1975 (Rv. 374816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI PROCESSUALI.*

Qualora con il ricorso per Cassazione si deduca una censura di extrapetizione, la Corte di Cassazione non e vincolata dalla interpretazione adottata dai giudici del merito in ordine alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti, ma ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli Atti processuali di parte, al fine di stabilire, con piena autonomia di indagine e di giudizio, se la domanda o l'eccezione accolta dal giudice del merito con la decisione cui si addebita con il ricorso la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sia stata o meno proposta dalla parte, alla quale - nel vigente ordinamento del processo civile dominato dal principio dispositivo - spetta, in via esclusiva, il potere di determinare l'ambito del thema decidendum, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (V 2985/74, mass n 371436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)