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Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 30/07/1951 (Rv. 881657 - 01)

LOCAZIONE DI COSE - RAPPORTI DEFINITI QUALI SERVITÙ IRREGOLARI NEL CODICE CIVILE ABROGATO - NORME CHE LI REGOLANO NEL VIGENTE - FATTISPECIE DI APPOGGIO DI INSEGNA PUBBLICITARIA - LOCAZIONE NON SOGGETTA A VINCOLI.
Stato
decisa il 1951-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881657-01

LOCAZIONE DI COSE - RAPPORTI DEFINITI QUALI SERVITÙ IRREGOLARI NEL CODICE CIVILE ABROGATO - NORME CHE LI REGOLANO NEL VIGENTE - FATTISPECIE DI APPOGGIO DI INSEGNA PUBBLICITARIA - LOCAZIONE NON SOGGETTA A VINCOLI.

Il codice vigente, come quello abrogato, non ha accolto il concetto di servitù irregolare, inteso come disposizione con efficacia reale, in virtù della quale una persona, indipendentemente dall'esistenza di un fondo proprio, deriva, per sua utilità, dal fondo altrui un vantaggio, che normalmente costituisce il contenuto di una servitù prediale. La convenzione meramente obbligatoria (attraverso la quale si raggiunge il risultato corrispondente, nel diritto reale, alla servitù) S'inquadra di regola nello schema della locazione o di quelli affini dell'affitto e del comodato. Si resta nello schema della locazione anche quando il proprietario di un immobile abbia concesso ad altri un potere di godimento (inteso come possibilità di uso, dal quale si tragga direttamente una utilità economica), limitato ad una parte minima della cosa e per una utilizzazione convenzionalmente regolata, come nel caso della convenzione che importi l'impegno di fare appoggiare al muro di un edificio un'insegna pubblicitaria. Il rapporto di locazione che importi la cessione del godimento della parte di muro esterno di un edificio necessaria per l'appoggio di una insegna pubblicitaria non rientra fra quelli assoggettati a regime vincolistico.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)