Sez. L, Sentenza n. 4556 del 24/04/1991 (Rv. 471849 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Società - Oggetto sociale - Predisposizione di programmi finalizzati alla rioccupazione del personale di aziende in crisi presso aziende da costituirsi con la sua partecipazione - Normativa speciale sulla cassa integrazione guadagni - Inapplicabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Una società, che abbia per statuto lo scopo della predisposizione di programmi finalizzati alla rioccupazione del personale di aziende in crisi presso altre aziende da costituirsi mediante la sua partecipazione, non rientra fra le imprese industriali ai fini della normativa speciale sulla cassa integrazione guadagni, restando irrilevante, agli stessi fini, la circostanza che detta società abbia preso a suo carico i lavoratori provenienti dalle aziende in crisi obbligandosi a ricollocarli presso altre imprese, in quanto un compito del genere è istituzionalmente riservato solo alla G.E.P.I. (Società di gestioni e partecipazioni industriali), istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 maggio 1971 n. 184 ed autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1976 n. 9 (convertito in legge n. 62 del 1976), a costituire società per azioni, o ad utilizzare società già esistenti, per il reimpiego di lavoratori di imprese in liquidazione o già cessate, con eccezionale ammissione dei lavoratori (nel periodo compreso fra la cessazione del rapporto con l'azienda liquidata o cessata e il rimpiego) al trattamento d'integrazione salariale straordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 184 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1976 num. 9 art. 1, Legge 29/03/1976 num. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)