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Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 11/07/1974 (Rv. 370338 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - COMPUTO - NECESSITA - LIMITI. *
Stato
decisa il 1974-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - COMPUTO - NECESSITA - LIMITI. *

Nel calcolo del termine annuale dalla data di pubblicazione della sentenza, stabilito dall'art 327 cod proc civ, deve tenersi conto - ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione - della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, salvo che la controversia rientri tra quelle per cui la detta sospensione e esclusa. (Conf 813'73, mass n 363076).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)