Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 11/07/1974 (Rv. 370338 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - COMPUTO - NECESSITA - LIMITI. *
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - COMPUTO - NECESSITA - LIMITI. *
Nel calcolo del termine annuale dalla data di pubblicazione della sentenza, stabilito dall'art 327 cod proc civ, deve tenersi conto - ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione - della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, salvo che la controversia rientri tra quelle per cui la detta sospensione e esclusa. (Conf 813'73, mass n 363076).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)