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Sez. 3, Sentenza n. 813 del 23/03/1973 (Rv. 363076 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363076-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - RILEVANZA - LIMITI.*

Nel calcolo del termine annuale dalla data di pubblicazione della sentenza, stabilito dall'art 327 cod proc civ, deve tenersi conto - ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione - della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, salvo che la controversia rientri tra quelle per cui la detta sospensione e esclusa. (V 1884/71, mass n 352444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)