Sez. L, Sentenza n. 4882 del 23/04/1992 (Rv. 476936 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cumulabilità | Divieto di cumulo ex art. 19, primo comma, legge n. 843 del 1978 - Portata - Applicabilità con riguardo alla pensione consortile - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cumulabilità
Il divieto di cumulo sancito dall'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - secondo cui, nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni sostitutive o integrative della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975 n. 364 o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita sono dovuti una sola volta - non è applicabile con riguardo alla pensione consortile disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale costituisce una forma equivalente di previdenza ai sensi dell'art. 2120 (vecchio testo) cod. civ., che però non è né obbligatoria, nonostante l'efficacia "erga omnes" attribuita, con d.P.R. 9 maggio 1961 n. 816, al contratto 20 aprile 1951, né sostitutiva od integrativa (nonostante la riducibilità del suo importo in caso di concorso con la pensione INPS) dell'assicurazione generale predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)