Sez. 1 - , Ordinanza n. 22442 del 06/08/2021 (Rv. 661994 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto reso dal tribunale ai sensi degli artt. 162, 179 e 173 della l.fall. - Mancata emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ex art. 162, comma 2, della l. fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata sua approvazione, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio né essendo idoneo al giudicato, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)