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Sez. U - , Sentenza n. 27073 del 28/12/2016 (Rv. 641811 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto reso dal tribunale ai sensi degli artt. 162, 179 e 173 l.fall. - Mancata emissione della dichiarazione di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641811-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)