Sez. L, Sentenza n. 22102 del 19/10/2009 (Rv. 610703 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Limiti del relativo sindacato da parte della Corte di cassazione - Conseguenze - Opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva - Censura o convalida di entrambe - Carattere fisiologico - Fattispecie in tema di indennità di posizione quadri prevista dall'art. 49 del c.c.n.l. ferrovieri 1990 - 1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; ne consegue che, in ragione del limite al sindacato della Corte di cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorchè interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito delle medesime disposizioni collettive siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo. (Nella specie, relativa all'interpretazione dell'art. 49 del c.c.n.l. ferrovieri 1990 - 1992 in fattispecie a cui era applicabile "ratione temporis" l'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. anteriormente alla novella di cui al d, lgs. n. 40 del 2006, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso che si fondeva sul richiamo di precedenti decisioni della medesima Corte che avevano convalidato l'opposta interpretazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)