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Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007 (Rv. 600273 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di erronea interpretazione di atti negoziali - Limiti del sindacato della Corte - Opposte valutazioni dei giudici di merito - Censura o convalida di entrambe - Precedente in senso tecnico - Esclusione - Contrasto di giurisprudenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600273-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto, come l'interpretazione degli atti negoziali, al pari dell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, sono riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; stanti i suddetti limiti del sindacato della Corte di cassazione, non costituisce precedente in senso tecnico la sentenza che abbia accolto o rigettato un ricorso per la cassazione di una decisione di merito che abbia adottato una determinata valutazione di analoghi, o anche identici, elementi di fatto o di atti negoziali, dipendendo tale circostanza dal superamento o meno del suddetto limitato controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)