Sez. U, Sentenza n. 7418 del 29/07/1998 (Rv. 517578 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Impiego pubblico - Divieto di cumulo tra pensione e retribuzione - Conseguenze - Sospensione della pensione - Controversia relativa al provvedimento di sospensione - Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Il provvedimento di sospensione della pensione, adottato, nei confronti di un dipendente pubblico (nella specie, professore incaricato presso l'Università, poi tornato in servizio retribuito presso altra Università), in applicazione del divieto di cumulo della pensione stessa con altri emolumenti derivanti da rapporto di pubblico impiego, pur avendo natura di atto amministrativo, afferisce, comunque, alla materia pensionistica a carico dell'erario, con la conseguenza che competente a conoscere della relativa controversia è, in via esclusiva, la Corte dei Conti (ex artt. 13 e 62 R.D. 1214/34), e non anche il giudice ordinario o amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 10 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1955 num. 1544, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)