diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1656 del 12/05/1976 (Rv. 380432 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONATO DELLO STATO - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE DI NUOVO IMPIEGO PUBBLICO - SOSPENSIONE DELLA INDENNITA DI INTEGRAZIONE E DELLA TREDICESIMA MENSILITA - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380432-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONATO DELLO STATO - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE DI NUOVO IMPIEGO PUBBLICO - SOSPENSIONE DELLA INDENNITA DI INTEGRAZIONE E DELLA TREDICESIMA MENSILITA - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*

Sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti l'impugnazione di provvedimenti che riducano l'assegno di pensione, nei confronti di un pensionato dello stato, per effetto del divieto di cumulo, a norma degli artt 14 della legge 12 aprile 1949 n 149 e della legge 8 aprile 1952 n 212, fra trattamento di quiescenza e retribuzione relativa a nuovo rapporto di impiego pubblico, ovvero per effetto della sospensione dell'indennita integrativa e della tredicesima mensilita, a norma degli artt 4 della legge 26 novembre 1953 n 876 e 2 della legge 27 maggio 1959 n 324. Dette controversie, infatti, non riguardano un rapporto di impiego pubblico in corso di svolgimento (devoluto alla giurisdizione del consiglio di stato), ne le modalita di esecuzione dell'Obbligo di corrispondere la pensione (devolute al giudice ordinario), ma coinvolgono l'an ed il quantum del diritto all'assegno di pensione, o di parti integranti del complessivo trattamento di quiescenza spettante al pensionato (quali appunto l'indennita integrativa e la tredicesima mensilita), e, pertanto, spettano alla cognizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt 13 e 62 del RD 12 luglio 1934 n 1214. (V 3246/74, mass n 371765; (V 221/71, mass n 349646).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 12/04/1949 num. 149 art. 15, Legge 08/04/1952 num. 212 CORTE COST., Legge 26/11/1953 num. 876 art. 4, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)