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Sez. 5, Sentenza n. 13221 del 16/07/2004 (Rv. 574645 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro privato o pubblico (non statuale) - Istanza di rimborso del dipendente - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574645-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF eseguite, come sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 dal datore di lavoro, privato o pubblico (non statuale), sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e, quindi, a mente del secondo comma di tale disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma dell'art. 37 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973, che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle amministrazioni dello Stato. Essa attiene a situazione non disponibile dell'Amministrazione stessa ed è, come tale, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, con il solo limite dell'eventuale formazione di un giudicato esplicito interno.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)