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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1964 del 10/02/2012 (Rv. 621780 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Contenzioso tributario - Rimborsi - Azione - Decadenza - Rilevabilità di ufficio in ogni grado - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di ritenute dirette operate dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti.
Stato
decisa il 2012-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621780-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In tema di contenzioso tributario, la decadenza dal diritto a richiedere il rimborso (nella specie, delle ritenute effettuate dall'Amministrazione dello Stato nei confronti di proprio dipendente) è rilevabile di ufficio anche in sede di gravame, salvo che sul punto si sia formato il giudicato interno, in quanto sulla questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)