Sez. 6 - 2, Sentenza n. 909 del 20/01/2015 (Rv. 633831 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per durata irragionevole - Giudizio sullo "status" della persona, nella specie di rifugiato - Riduzione del parametro temporale - Fondamento - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole, il giudizio concernente lo "status" della persona, incidendo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, è soggetto ad un parametro temporale ridotto, in conformità alla giurisprudenza della Corte E.D.U. sullo "speedy trial", sicché il giudizio di tribunale sul riconoscimento dello "status" di rifugiato deve avere una durata ragionevole inferiore ai tre anni, ovvero pari, nella specie, a due anni e sette mesi.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)