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Sez. 1, Sentenza n. 8585 del 26/04/2005 (Rv. 580752 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine di durata ragionevole - Criteri di computo - Riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Procedimenti penali - Variabilità del termine - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580752-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La ragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, non può ritenersi rigidamente predeterminata, ma va desunta dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. Ne consegue che il termine di due anni e sette mesi di durata ragionevole dei processi penali individuato dalla C.E.D.U. per i processi penali nel corso dei quali siano stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale ed il termine di durata di tre anni dei processi ordinari - e ciò per il primo grado di merito - non sono da intendere in senso assoluto, atteso che la C.E.D.U. ha ritenuto valicabili i limiti indicati qualora i processi siano complessi perchè pongono problemi interpretativi di non facile soluzione e riguardano più imputati.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)