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Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 27/07/2002 (Rv. 558155 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Sospensione dei termini feriali - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558155-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di elezioni, il procedimento delineato dall'art. 82, commi terzo e quarto, della legge n. 570 del 1960 è tale (nella previsione dell'onere del deposito del controricorso nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza) che le conseguenze dell'inosservanza della sospensione dei termini feriali, ai sensi della legge n. 742 del 1969, e, per le cause elettorali alle quali la sospensione non risulta applicabile, della mancanza del decreto di cui al comma secondo dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, possono tradursi in causa di nullità degli atti del procedimento e della sentenza che lo conclude soltanto allorché dall'inosservanza delle suddette disposizioni sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa della controparte.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)