Sez. L, Sentenza n. 8254 del 29/07/1999 (Rv. 529104 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Credito previdenziale - Pagamento della sorte capitale - Diritto a rivalutazione ed interessi - Persistenza - Computo dell'intero credito per capitale ed accessori - Imputazione del pagamento agli interessi - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI
Poiché l'art. 1194 cod. civ. contiene un criterio legale di imputazione, per cui il debitore - senza il consenso del creditore - non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese, nel caso di credito previdenziale (sul quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, maturano interessi e rivalutazione monetaria) non è possibile, senza la prova di detto consenso, imputare il pagamento alla sorte capitale, precludendo la rivendicazione di interessi e rivalutazione monetaria, ma è compito del giudice accertare l'ammontare degli accessori maturati, imputando la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale.(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennità di malattia per il fatto che il relativo credito, limitatamente alla sorte, era già stato pagato prima dell'inizio del giudizio di merito e che l'inammissibilità della domanda principale non poteva conferire autonomia alla domanda degli accessori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)