Sez. L, Sentenza n. 975 del 21/01/2004 (Rv. 569547 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Crediti di lavoro - Adempimento parziale - Imputazione agli interessi e alla rivalutazione - Necessità - Imputazione a capitale - Condizioni - Accettazione da parte del creditore della imputazione fatta dal debitore - Necessità - Desumibilità della accettazione dalla mera riscossione dal pagamento parziale con imputazione a capitale da parte del debitore - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI
Poiché l'art. 1194 cod. civ. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il creditore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale.(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., sulla base del rilievo che il creditore ha la possibilità di rifiutare la prestazione accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore, aveva ritenuto che il ricevimento della somma, imputata dal debitore a capitale, comportasse anche accettazione, da parte del creditore, della imputazione effettuata dal debitore, così gravando il creditore dell'onere, non previsto né desumibile dall'art. 1194 cod. civ., di rifiutare il pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)