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Sez. L, Sentenza n. 11284 del 24/10/1991 (Rv. 474390 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere | Atto di avviamento dell'UPLMO - Effetti - Obbligo di stipulare il contratto di lavoro - Esecuzione in forma specifica - Inammissibilità - Inosservanza di tale obbligo - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Sussistenza - Risarcimento del danno - Spettanza - Determinazione - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474390-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere

L'atto di avviamento dell'UPLMO non determina la costituzione automatica o autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, a carico del datore di lavoro ed in favore del lavoratore, di stipulare il relativo contratto, obbligo che non è suscettibile di esecuzione in forma specifica, in quanto è lasciato alla autonomia delle parti la determinazione di molteplici ed essenziali elementi quali la qualifica, le mansioni, la retribuzione ed il periodo di prova. L'inosservanza di tale obbligo costituisce fonte di responsabilità, non già precontrattuale o aquiliana, ma contrattuale cui deve essere ricondotta ogni ipotesi di inadempimento di uno specifico obbligo (legale o contrattuale) preesistente. Consegue che il datore di lavoro inadempiente deve risarcire il danno che, secondo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione, salva la prova - a carico del debitore - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)