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Sez. L, Sentenza n. 8289 del 10/11/1987 (Rv. 455884 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RINVIO PREVISTO DALL'ART. 27 CCNL 9 OTTOBRE 1979 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ AI DIRIGENTI D'AZIENDE INDUSTRIALI.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455884-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RINVIO PREVISTO DALL'ART. 27 CCNL 9 OTTOBRE 1979 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ AI DIRIGENTI D'AZIENDE INDUSTRIALI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la S.C. ha confermato in tale parte la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 27 CCNL 9 ottobre 1979 per i dirigenti di aziende industriali - aveva ritenuto che il rinvio previsto da tale norma alla contrattazione collettiva per gli impiegati riguardasse esclusivamente la parte normativa e non anche quella economica e quindi aveva respinto la domanda del dirigente diretta al riconoscimento della quattordicesima mensilità). (Conf 3085/84, mass n 435126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1979 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)