Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017 (Rv. 642004 - 03)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Amministratore unico o consigliere di amministrazione di s.p.a. - Rapporto con la società - Natura parasubordinata - Esclusione - Conseguenze - Compensi per le funzioni svolte in ambito societario - Limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 4, c.p.c. - Inapplicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)