Sez. U, Sentenza n. 10680 del 14/12/1994 (Rv. 489165 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporto tra una società di capitali o ente assimilato e l'amministratore - Inclusione - Controversia concernente il pagamento di una somma pretesa per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie - Rito del lavoro - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 23/10/1921 num. 1546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)