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Sez. 2, Sentenza n. 12426 del 16/12/1993 (Rv. 484741 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Durante il periodo feriale - Ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione.
Stato
decisa il 1993-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484741-01

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione

L'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, modificando la precedente disciplina di cui all'art. 1 legge 14 luglio 1965 n. 818, ha stabilito la sospensione durante il periodo feriale di tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione anche quando detto periodo ricada interamente nel loro corso.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)