Sez. 2, Sentenza n. 12426 del 16/12/1993 (Rv. 484741 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Durante il periodo feriale - Ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
L'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, modificando la precedente disciplina di cui all'art. 1 legge 14 luglio 1965 n. 818, ha stabilito la sospensione durante il periodo feriale di tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione anche quando detto periodo ricada interamente nel loro corso.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)