Sez. 1, Sentenza n. 7850 del 27/08/1996 (Rv. 499364 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Termini comunque scadenti successivamente - Sospensione del loro decorso - Sussistenza - Fattispecie relative al termine annuale di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, non riguarda soltanto quelli altrimenti scadenti nel periodo della sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (Fattispecie relativa al termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)