Sez. 5 - , Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020 (Rv. 659298 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Estinzione del giudizio - Spese processuali - Regime.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 13, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)