Sez. 3, Sentenza n. 5220 del 30/11/1977 (Rv. 388859 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - RIDUZIONE DEL PETITUM - AMMISSIBILITA - NATURA DI RINUNCIA A PARTE DELLA DOMANDA - FACOLTA DELL'INTERESSATO - ESERCIZIO - TERMINE FINALE - SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - RIDUZIONE DEL PETITUM - AMMISSIBILITA - NATURA DI RINUNCIA A PARTE DELLA DOMANDA - FACOLTA DELL'INTERESSATO - ESERCIZIO - TERMINE FINALE - SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA.*
A norma dell'art 345 cod proc civ, alle parti e vietato proporre domande nuove in appello, ma non e vietato di contenere il petitum in limiti piu ristretti rispetto a quello della domanda originaria, in quanto tale riduzione non viola il principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, rientra nel principio di disponibilita della domanda la facolta di rinunciare ad essa, o in tutto o in parte fino al momento della spedizione a sentenza della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)