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Sez. 1, Ordinanza n. 8313 del 03/04/2026 (Rv. 677300-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Esclusione del Paese di origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri - Conseguente presunzione di sussistenza in quel Paese di violenza indiscriminata da conflitto - Esclusione - Dovere del giudice di compiere il relativo accertamento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677300-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'esclusione del Paese d'origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri non determina una presunzione di sussistenza in quel Paese di una violenza indiscriminata da conflitto, dovendo il giudice procedere a un riscontro individualizzato della

sussistenza di un pericolo persecutorio o di danno grave alla persona, oppure della sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come previsto dall'art.14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto una domanda di protezione internazionale, reiterata dallo straniero in base alla sola allegazione, come fatto nuovo, della circostanza che il Paese di provenienza del richiedente non era stato inserito dal provvedimento governativo nell'elenco dei c.d. "Paesi sicuri".).

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)