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Sez. 3, Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674685-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale

laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)