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Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell’incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672982-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.

Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. E CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)