diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15755 del 13/12/2001 (Rv. 551105 - 01)

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA | Onere a carico dell'asserito possessore - Esercizio del potere di fatto sulla cosa - Presunzione dell'"animus possidendi" - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Fattispecie in materia di riconoscimento di avvenuta usucapione.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551105-01

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)