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Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 05/07/1999 (Rv. 528294 - 01)

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA | Potere di fatto sulla cosa - Presunzione - Configurabilità - Conseguenze - Eccezione di tolleranza o titolo per la detenzione - Onere della prova.
Stato
decisa il 1999-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528294-01

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA

Si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)