Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 05/07/1999 (Rv. 528294 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA | Potere di fatto sulla cosa - Presunzione - Configurabilità - Conseguenze - Eccezione di tolleranza o titolo per la detenzione - Onere della prova.
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA
Si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)