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Sez. 2, Sentenza n. 90 del 11/01/1973 (Rv. 361845 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONFUTAZIONE ANALITICA DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361845-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONFUTAZIONE ANALITICA DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta di quelle piu idonee a sorreggere la motivazione sono attivita riservate al giudice di merito, il quale e tenuto ad esprimere una motivazione corretta ed adeguata al fine di consentire il controllo delle ragioni del proprio convincimento, tale Obbligo di motivazione non comporta una confutazione espressa ed analitica di tutte le argomentazioni delle parti e di tutte le risultanze di causa. (Conf 406/72, mass n 356310; 3978/69, mass n 344422).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)