Sez. 3, Sentenza n. 406 del 15/02/1972 (Rv. 356310 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilita e concludenza, nonche la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione, sono attivita che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento - se correttamente motivato - non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 1794'70, mass n 347760; 1598'70, mass n 347507).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)