Sez. 5, Sentenza n. 15560 del 02/07/2009 (Rv. 608700 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Variazioni - Efficacia dall'anno successivo alla data di annotazione - Correzione di meri errori materiali - Efficacia immediata - Fondamento della diversa disciplina.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la regola stabilita dal secondo comma dell'art. 5 del d.lgs n. 504 del 1992, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica quando l'Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento, correggendo errori materiali, anche su sollecitazione del contribuente, poiché, altrimenti, su quest'ultimo graverebbero le conseguenze negative degli eventuali ritardi dell'ufficio, in violazione dell'art. 53, comma 1, Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)